Il giocatore di lapislazzuli “win” for life.

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Da una sigaretta saliva lento e a spirale il fumo del giocatore di lapislazzuli. Un bicchiere ambrato di whisky di malto risplendeva alla luce gialla e soffusa della Poker room . Era da ore, seduto davanti ad una maledetta macchinetta elettronica, che guardava apparire e scomparire le carte da gioco. Ormai era arrivato ad un punto di saturazione tale che i suoi occhi arrossati e stanchi gli mandavano i “lapislazzuli” . Lucine bianche e azzurre che compaiono e scompaiono alla vista quando si è troppo stanchi o quando ci si stropiccia gli occhi. Il nostro giocatore le aveva provate tutte, calcolo delle probabilità, aleatorie combinazioni, richiami alla fortuna e scongiuri vari. In ultimo stanco e disperato incominciò ad affidarsi alle lucine che comparivano e scomparivano alla sua vista e asseconda che fossero pari o dispari determinava le varie giocate in funzione del numero dei lapislazzuli.
Non c’interessa stabilire se alla fine abbia perso o abbia vinto, c’interessa precisare che quando un giocatore di carte diventa un giocatore di lapislazzuli è un giocatore patologico.
Bisogna subito dire che il gioco patologico caratterizza una vera e propria malattia mentale che è stata classificata sin dal 1980 e che individua diverse figure che vanno dal normale giocatore al malato: 1) giocatori patologici per azione (persone che hanno perso il loro controllo sull’attività di gioco, per loro la cosa più importante nella vita è il gioco d’azzardo); 2) giocatori patologici per fuga (giocatori che trovano nell’attività di gioco sollievo da sensazioni di ansia, solitudine, rabbia o depressione); 3) giocatori sociali costanti (per queste persone il gioco d’azzardo è la forma principale di relax e di divertimento, sebbene sia in secondo piano rispetto alla famiglia e al lavoro);
4) giocatori sociali adeguati (giocano per passatempo, per socializzare e per divertimento);5) giocatori antisociali (coloro che si servono del gioco al fine di ottenere guadagni illegali); 6) giocatori professionisti (sono giocatori che giocano d’azzardo per professione). Alle prime due categorie appartengono le persone bisognose di aiuto psicologico e psichiatrico: le vittime del gioco.
Pertanto lo stato mentale di un giocatore patologico è diverso da quello di un giocatore anche assiduo non patologico. Spesso questa condizione della mente è favorita da un grande consumo di alcolici o di altre sostanze, (si pensi al famoso detto “la carta vuole fumo”) che associati al gioco alimentano la perdita di controllo della condotta.
Per chiarire le caratteristiche diagnostiche del gioco patologico, è molto importante distinguere il “vizio del gioco ” dalla “malattia del gioco “, sottolineando anche che spesso esiste una tendenza ad usare il primo termine per designare impropriamente comportamenti patologici. La distinzione è estremamente importante perché permette di individuare una delle caratteristiche fondamentali del gioco d’azzardo patologico, la perdita di controllo sul proprio comportamento che invece nel vizio è un comportamento volontario, che può essere controllato ed eventualmente interrotto da una persona che, tuttavia, lo mette in atto con volontà e consapevolezza delle connotazioni negative attribuite ad esso da un punto di vista morale. La complessità del fenomeno non si riflette solo sulla tipologia dei giocatori ma anche, e soprattutto, sulle politiche finanziarie e d’imposizione fiscale che di fatto hanno reso nostro Stato un BISCAZZIERE che con giochi, lotterie, scommesse sportive e poker room on-line aumenta in modo esponenziale le tassazione e il prelievo fiscale sui cittadini.

 “IN 4 ANNI AUMENTATE DEL 300% LE SCOMMESSE SPORTIVE, DEL 580% I GIOCHI ELETTRONICI: IN 10 ANNI IL GIOCO E’ CRESCIUTO DEL 268… DA UN LATO SI PARLA DI COMBATTERE L’USURA, DALL’ALTRO LA SI INCENTIVA SOTTRAENDO DENARO ALLE FAMIGLIE.”

Pertanto e prima di analizzare la figura giuridica del gioco d’azzardo e la sua liceità o meno nell’ambito dell’ordinamento giuridico, bisogna elencare alcuni dei fattori, non esaustivi del fenomeno, che connessi o slegati dal gioco autorizzato dallo Stato influenzano, e non poco, la nostra società, i nostri costumi e la nostra economia.
A)- la massa di danaro movimentata
Analizzando la materia dei giochi, crea un allarme molto forte sapere che sono stati movimentati nei giochi nel 2008 e solo in 8 mesi, 34 miliardi di euro: sostanzialmente una cifra superiore alla manovra triennale del Governo. Ora è chiaro che la movimentazioni di queste cifre sono una grande entrata per il Governo ma essa rappresenta anche una stortura del gioco e un campo aperto per la criminalità organizzata con un ampio impatto sociale e con le consequenziali ricadute.
B-) l’incidenza sulle famiglie
Più significativo è l’incidenza di queste somme sulla società e sui cittadini e quanto pesa il gioco in Italia sulle famiglie, in un momento in cui la disperazione regna sovrana e ognuno va a giocare il Superenalotto per tentare di vincere, cambiare vita e superare il problema di non arrivare a fine mese. E’ emerso da un recente studio sul fenomeno che se si ripartisce il numero delle giocate al solo Superenalotto tra i cittadini, da chi sta nascendo a chi ci sta lasciando, esse ammontano a circa a 1.000 euro. Ciò significa che ogni cittadino italiano si gioca almeno uno stipendio all’anno.
C)- una forma subdola di tassazione
Una considerazione di macroeconomia afferma che un paese ricco gioca meno perché non insegue questo sogno; il paese più povero invece tenta di rifarsi al gioco e, di fatto, si impoverisce ancora di più, perché evidentemente non sarà certo con il gioco che si riuscirà a risollevare l’economia di un paese o a consentire ai suoi cittadini di sbarcare il lunario: al gioco si perde sicuramente. Ma c’è di più. In questi anni lo Stato Italiano, con tutti i suoi provvedimenti in materia di gioco sta indicando ai suoi cittadini “come sperperare le proprie risorse o, addirittura, come spendere quello che non possono spendere per giocare. In verità si tratta sostanzialmente di una sottrazione dalle tasche dei cittadini di un’entrata, che poi va a finire al Ministero dell’economia e delle finanze” Non è peregrino ricordare, a tal proposito, che la nostra costituzione all’art. 47 afferma sostanzialmente che “lo Stato dovrebbe incoraggiare e tutelare il risparmio e indicare come esso dovrebbe essere impiegato”. Ora non sembra che nell’attuale legislazione del gioco autorizzato la preoccupazione principale sia quella del risparmio stante il grande gettito fiscale che le giocate comportano.
D)- Il rischio criminalità organizzata
Anche in questa prospettiva la problematica è di grande rilievo e impatto sociale, basta riportare un dato della G.d.F. da dove emerge che il 60 per cento dei 200.000 videopoker e slot machine è collocato in pubblici esercizi. Domandarsi sa tale giro d’affari è gestito dalla Criminalità organizzata è superfluo se si riflette che solo ne 2006 (fonte della G.di F.) , vi sono state ben 13.600 slot machine sequestrate per un giro miliardario di scommesse clandestine, che una stima assolutamente prudenziale fa quantificare in 2,5 miliardi di euro (parliamo di 5.000 miliardi delle vecchie lire). Per non parlare degli altri dati sulle corse dei cavalli, sulle sale da Bingo e su quant’altro ciò comporta.
Se queste sono le principali obiezioni al gioco di Stato autorizzato, diventa importante stabilire i rilievi giuridici e le fattispecie di reato che si possono concretamente realizzare.
Non tutti i giochi sono illegali ma solo quelli che non risultano “autorizzati” dallo Stato, i quali vengono sanzionati non come delitti ma come contravvenzioni sia pure di carattere penale. Come dire che il disvalore giuridico della fattispecie di reato, il gioco non autorizzato o illegale, abbisogna di una tutela giuridica penale meno pregnante e incisiva di quella occorrente per la tutela di una lesione delittuosa.
Ed infatti la disciplina codicistica dei giochi d’azzardo è posta nell’ambito delle contravvenzioni contro la “polizia dei costumi”; questo dato è alquanto ambiguo, e non può non suscitare dubbi sia sotto il profilo della tassatività della fattispecie,( cioè quali fatti e circostanze concretizzano il reato) e sia sotto il profilo dei parametri etici cui il Codice Rocco faceva riferimento, i quali erano di natura quasi esclusivamente sessuale (quindi non attinenti al tema in oggetto).
La dottrina del tempo riteneva il vizio del gioco come un fatto antisociale nella misura in cui alimentava l’avversione al lavoro, umiliava la persona e fomentava la brama di denaro, spesso causando tragedie familiari e delitti.
In questa prospettiva è fuor di dubbio che uno Stato sociale di diritto debba avere dei doveri solidaristici nei confronti dei cittadini, tuttavia bisogna pur fare alcune attente valutazioni: innanzitutto appare fondata la considerazione che, di per sé, il gioco, nella misura in cui rappresenta uno svago, ha un’utilità sociale. “Una delle tendenze e consuetudini più antiche, universali e costanti dell’uman genere è certamente quella del giuoco, il quale non è sempre un perditempo soltanto ed un sollazzo, figlio dell’ozio e della noia, ma, soprattutto, nelle prime età della vita, è un modo geniale ed efficace di esercitare e svolgere le forze fisiche e talvolta di esercitare benanco, nei momenti stessi del divertimento, le facoltà della mente”.
In secondo luogo, va sollevata l’incongruenza di fondo dell’opinione che ritiene il gioco d’azzardo un fenomeno eticamente riprovevole: innanzitutto lo Stato stesso, con l’autorizzazione di bische e l’organizzazione di lotterie ha superato tale impostazione, essendo chiaro che l’attività lecitamente posta in essere corrisponde in tutto e per tutto a quella vietata. Pertanto appare ovvio che un fatto non può assumere valori differenti, fosse anche morali, a seconda se gli autori sono o meno autorizzati a compierlo, pena la violazione dell’art.3 Cost. Esistono, infatti, numerosi provvedimenti normativi, che testimoniano come l’atteggiamento dello Stato nei confronti del gioco d’azzardo sia cambiato, onde va smentita ogni aprioristica presunzione di immoralità di quest’ultimo.
Inoltre, tra le contravvenzioni contro “la polizia dei costumi” sono puniti anche giochi non d’azzardo e pertanto sicuramente non immorali. Per tali ragioni, appare alquanto improbabile che la collettività avverta i giochi d’azzardo come immorali, demotivanti al lavoro, alimentanti la brama di denaro, specie quando è lo Stato stesso, mosso da esigenze meramente erariali, ad organizzare in rilevante numero lotterie e concorsi dall’esito miliardario, di fronte ai quali anche una considerevole posta di poker appare poca cosa!
Un’altra impostazione teorica ha individuato la giustificazione costituzionale del gioco d’azzardo nell’incoraggiamento e la tutela del risparmio (art.47 Cost.), nonché nel valore fondamentale del lavoro (art.4 Cost.): tuttavia, anche questa argomentazione non pare condivisibile dinanzi all’atteggiamento di uno Stato biscazziere.
E’ evidente la difficoltà o meglio la schizofrenia in essere tra il dettato penale e la legislazione in materia. Non inopportuno appare allora esaminare, anche dal punto di vista civilistico, in che modo il legislatore ha risolto la questione.
In questa prospettiva si deve precisare se il gioco è un fatto antigiuridico. La categoria dell’antigiuridicità è la risultante di un giudizio di raffronto tra il fatto (gioco) e l’intero ordinamento giuridico ( quindi non solo quello penale); più esattamente, essa rappresenta una soluzione che il legislatore dà ai conflitti tra contrastanti interessi sociali. In altri termini si tratta di vedere in che modo il legislatore ha risolto il conflitto tra il vittorioso ed il perdente al gioco d’azzardo.
Sul punto il codice civile è assai chiaro: “non si può agire in giudizio per ottenere il pagamento di un debito di gioco, ma se esso è stato liberamente pagato, non si può chiedere la restituzione..” Ai fini del presente articolo è sufficiente il superiore inciso per rendersi conto che un debito di gioco non è un debito come gli altri e che non da luogo ad una obbligazione in senso stretto, tanto più che non si può agire in giudizio. In altri termini l’ordinamento giuridico non appresta alcuna tutela ai crediti o ai debiti di gioco.
Invero, il diritto civile mostra di tutelare essenzialmente la libertà e regolarità dell’atto di disposizione patrimoniale , ragion per cui è da ritenere che il gioco, costituisce l’oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo: la logica conseguenza di tutto ciò è un contrasto concettuale tra le norme penali configuranti il gioco d’azzardo e la scriminante dell’esercizio del diritto (intesa come soluzione regolativa di un conflitto di interessi).
In conclusione, il giocatore di lapislazzuli chi è ? Un malato (giocatore patologico) o un soggetto con una intatta capacità di autodeterminarsi ?
Obiettivamente è più opportuna e legittima una prospettiva che tra giocatori da una parte e giochi autorizzati e no dall’altra, analizzi le singole fattispecie senza pregiudizi e falsi moralismi.
Pertanto è sicuramente vietato il gioco d’azzardo e cioè quello previsto dall’art.718 c.p. “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire quattrocentomila. Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta”. Si pensi al tipico gioco di carte o al gioco dei casinò che per il fatto stesso di svolgersi in luoghi non autorizzati sono penalmente sanzionati. La fattispecie di reato è, altresì, meglio precisata negli articoli successivi che prendono in considerazione altri ed ulteriori parametri e condizioni (il luogo dove si gioca, l’età dei giocatori, la rilevanza della posta ecc…), tanto da portare ad una definizione, sia pure non univoca, del concetto di gioco d’azzardo.

Un discorso a parte meritano le scommesse non vietate, ad es. le scommesse sugli avvenimenti sportivi. Infatti, la “scommessa” è un contratto con il quale le parti, assumendosi reciprocamente il rischio dell’esito di un gioco ovvero dell’esattezza di una opinione, si obbligano reciprocamente a pagare l’una all’altra la posta pattuita.
Lo scopo del contratto di scommessa è quello di affidare alla sorte il conseguimento di un guadagno; si tratta quindi di un contratto aleatorio, ognuna delle parti assume l’obbligo di sottoporsi al rischio tipico del contratto e di subirne le conseguenze. Si pensi ad esempio all’azienda agricola che compra, oggi, i frutti che un aranceto produrrà nel prossimo anno. L’alea, cioè il rischio, consiste nella possibilità che l’aranceto vada a fuoco oppure che il prezzo delle arance salga. Nel primo caso l’azienda agricola avrà fatto un pessimo affare nel secondo essa avrà lucrato sulla differenza di prezzo del mercato.
Detto questo, quello che caratterizza la scommessa è soprattutto la sua natura e la sua rilevanza c.d. “sociale”. Per questa via la scommessa potrebbe essere definita, di volta in volta, come: utile, indifferente o innocua, dannosa e pericolosa; ed è proprio a seconda della sua natura che il “legislatore” ha assunto nel tempo un atteggiamento di volta in volta di protezione, di tolleranza ovvero di repressione.
Si possono quindi distinguere, da questo punto di vista: a) scommesse lecite alle quali l’ordinamento riconosce una completa validità e che sono pienamente tutelate; b) scommesse illecite alle quali l’ordinamento non riconosce alcun effetto (da cui la conseguente nullità di ogni obbligazione collegata) e che sono represse dalla legge; c) scommesse tollerate in cui rientrano quei rapporti che la legge non reputa siano meritevoli né di piena tutela né di repressione, lasciando conseguentemente che i diretti interessati si regolino secondo la loro volontà; la tutela della legge è limitata alla “irripetibilità” (nel senso di mancata possibilità di richiedere) della prestazione eseguita spontaneamente.
Nel dettaglio le varie ipotesi sono molteplici ed a titolo esemplificativo si possono ricordare: la scommessa su avvenimenti non sportivi, il gioco attraverso apparecchiature automatiche, lotterie ed ancora; competizioni sportive, scommesse organizzate bilaterali o plurilaterali; scommessa a mezzo di totalizzatore ecc…
Quanto questo incida sui costumi e sulla società ci viene fornito dai dati inerenti il gioco on-line. E’ precisamente il fenomeno delle sale da gioco on-line, le c.d. Poker room. Parole nuove e bislacche, come: Texas Hold Em, Omaha Hi-Lo, Five Card Draw, Razz Poker sono alla base di un costante flusso di denaro che entra nelle casse di questo Stato Biscazziere e delle società da esso autorizzate ad aprire e tenere queste case da gioco moderne.
I tempi sono cambiati, dall’anno del Signore 1309, nel quale il Comune di Siena statuiva; “«Anco, statuiamo et ordiniamo che neuna taverna si tengha, né alcuno biscaziere o vero meretrice o vero ruffiano, né alcuna persona, la quale ritenga alcuna meretrice o vero giuoco di dadi, stia o vero dimori presso al luogo de’ frati Humiliati,” ( primo manoscritto ove si rinviene la parola biscazziere.), siamo passati a Win for live (vinci per la vita.).
E per tutti quelli che non vincono e rimangono sconfitti for life ? …. la morte?

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