Messina. Minori senza Garante

Lo scorso luglio la dott.ssa Maria Baronello lascia, suo malgrado, la carica di Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ricoperta dal 2014, dopo averla ottenuta partecipando a un avviso pubblico e superando la selezione, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.

L’ANTEFATTO. Il 16 ottobre 2015, poco più di un anno dopo la nomina, la Segreteria generale del Comune di Messina scrive a Maria Baronello e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità di Palermo.

LA PRESUNTA INCOMPATIBILITÀ. Il vice segretario generale Giovanni Bruno chiede alla Garante di produrre, entro 7 giorni, una dettagliata relazione sulle contestazioni che le vengono mosse rispetto alla presunta incompatibilità tra la carica di Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e quella di Funzionario nelle Professionalità dei Servizi Sociali che ricopre presso l’USSM (Ufficio Servizio Sociale Minori) di Messina. La necessità della Segreteria di fare chiarezza è sollecitata da una missiva inviata dal Dipartimento per la Giustizia Minorile di Palermo che preferisce non scrivere alla sua dipendente, ma direttamente al Sindaco di Messina, informandolo del fatto che Maria Baronello è una propria dipendente e che, nello specifico, “non ha avuto rilasciato alcun nulla osta o autorizzazione per lo svolgimento di altri incarichi oltre quello derivante dall’essere pubblico dipendente di ruolo, con conseguente rapporto di lavoro esclusivo”. Per avvalorare le proprie tesi, il Direttore palermitano Angelo Meli cita – tra le varie – la legge 112/2011 e la legge regionale 47/2012 che disciplinerebbero, rispettivamente, le figure del Garante nazionale e del Garante regionale, ma non quella del Garante comunale. A prevederla, con un regolamento ad hoc nell’agosto 2012, ci ha pensato la Città di Messina.

LA DIFESA. La dott.ssa Baronello risponde celermente, sottolineando innanzitutto di aver appreso le contestazioni non dall’Amministrazione alla quale è legata professionalmente, ma dalla segreteria generale del Comune. Inoltre, afferma di aver presentato solo la documentazione che veniva richiesta nell’avviso di candidatura per l’elezione alla carica di Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Messina il 24 gennaio 2013. I requisiti previsti, infatti, si riferivano espressamente a quelli tipici per l’elezione a Consigliere Comunale, oltre al possesso di specifiche e comprovate professionalità, esperienza e competenza documentata, almeno quinquennale, nel campo dei diritti delle persone di minore età ed esperienza nel settore delle problematiche familiari ed educative. Rispetto alle incompatibilità, invece, nell’avviso si precisava che “per tutta la durata dell’incarico (il Garante, ndr) non può rivestire ruoli di amministrazione o di dipendente del Comune di Messina, né di aziende e/o organismi partecipate dallo stesso Comune. Non può, altresì, rivestire ruoli e/o incarichi elettivi in Partiti politici, sindacato, associazione anche non lucrative, ordini professionali o in qualsiasi altro organismo che svolge attività nel settore dell’infanzia. Non può rivestire il ruolo di GA.D.I.A., il coniuge, ascendenti discendenti, parenti e affini fino a terzo grado di Amministratori comunali”. Il Garante Comunale, a differenza di quello nazionale e regionale, dovrebbe essere gestito dagli enti locali e dal loro ordinamento, così come previsto dal Dlgs 267/2000 e dalla legge regionale 30/2000, che prevedono le cariche elettive di organismi di parità, elette e disciplinate come la carica di consigliere comunale. Maria Baronello precisa, inoltre, di non ravvisare “profili di incompatibilità indicati nell’avviso” e di non aver prodotto – allegata alla candidatura – il nulla osta in quanto non richiesto e che, comunque, le cariche elettive non vengono annoverate tra gli incarichi extra-impiego per i quali è prevista, per il dipendente pubblico, la presentazione del nulla osta rilasciato dal proprio Ente di appartenenza. In sintesi, per la Garante dimissionaria “non appare compromesso o limitato il rapporto di lavoro esclusivo con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità”, amministrazione dove – tra l’altro – svolge solo il ruolo di Funzionario di Servizio Sociale presso l’USSM di Messina. Inoltre, evidenzia che il Garante non è un organo di controllo ispettivo, quindi è del tutto irreale che possa mai controllare l’Ufficio di Servizio Sociale Minori di Messina, Ufficio tra l’altro del Ministero della Giustizia.

LA NOMINA E I RITARDI DELLE OBIEZIONI. Maria Baronello riceve la notifica di nomina solo il 15 settembre 2014, nonostante fosse stata scelta quale Garante nell’aprile dello stesso anno. Sette giorni dopo la ricezione della comunicazione, scrive alla propria Amministrazione informandola della carica e allegando i relativi atti deliberativi del Consiglio Comunale” (delibera 8/C del 15 aprile 2014). A scanso di equivoci, inoltre, viene precisato che – nel rispetto “dei regolamenti comunali applicativi” – il Garante “ricopre la carica a titolo gratuito, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile soltanto per un secondo mandato”. Nonostante quindi la tempestività delle comunicazioni da parte di Maria Baronello, il Dipartimento inspiegabilmente muove le contestazioni solo il 16 ottobre 2015, circa un anno dopo appunto. Dopo i presunti chiarimenti, arriva inspiegabilmente un altro anno di silenzio che viene rotto solo l’11 luglio di quest’anno, quando il Dipartimento di Palermo scrive alla Direttrice dell’USSM di Messina e al Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia con sede a Roma, invitando gli stessi a informare Maria Baronello che “nessun atto formale autorizzativo è stato richiesto e, pertanto, nessun nulla osta è stato preventivamente rilasciato”. Secondo il Direttore di Palermo, l’incarico assunto dalla dott.ssa Baronello si colloca in violazione della normativa vigente in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. E conclude sottolineando che, in conformità con quanto dichiarato dal Superiore Dipartimento, bisognerà “notiziare l’interessata” (Maria Baronello non viene neppure messa in copia) che “tale stato di incompatibilità deve essere risolto entro quindici giorni dalla presa visione della presente” pena certamente il licenziamento. Infatti, la Direttrice dell’USSM è invitata a informare “la dipendente che, superati infruttuosamente i quindi giorni, l’Amministrazione procederà con gli strumenti normativi correlati alla specifica circostanza”. Maria Baronello non può che prendere atto della missiva che le viene mostrata e firmare per presa visione.

MESSINA PRIVATA DELLA SUA GARANTE. Evidentemente, la dott.ssa Baronello, conosciuta nel territorio messinese per la sua intensa e indefessa attività a favore della persona, della famiglia, della comunità e dell’aggregazione sociale si ritrova costretta il 25 luglio a prendere l’unica decisione che le sembra possibile: dimettersi. Dopo il congedo indirizzato al Sindaco, al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri del Consiglio Comunale, oltre che all’Assessore alle Politiche sociali, il giorno dopo Maria Baronello scrive anche alla Direzione USSM di Messina una missiva lapidaria, nella quale si limita a comunicare di aver inviato le proprie dimissioni come richiesto. Da un mese esatto, quindi, la Città di Messina è stata privata del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonostante il lavoro esemplare svolto negli ultimi due anni del quale vi parleremo in un prossimo articolo. 


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