Emozioni nella vita affettiva Del ragazzo down Quali tutele?

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Il 20 Maggio si è Tenuto presso il Salone degli Specchi della Provincia di Messina il Convegno sul tema: Emozioni nella vita affettiva del ragazzo Down. Quali Tutele?

Il Convegno organizzato dal Club Kiwanis “Peloro” di Messina e dall’Associazione ” Anch’io Sindrome di Down Onlus”, ha visto la partecipazione, oltre che del presidente del Circolo Anch’io Dott. Venuti e del responsabile dell’organizzazione del Kiwanis Dott. Tonino Brancato, del Dott. Provvidenti già Sindaco di Messina e di altre eminenti autorità cittadine che si sono susseguiti nel corso dell’incontro.

Relatori del convegno sono stati il Prof. Tortorella eminente Neuropsichiatra, la Dott.ssa Anna Zampino Psicologa e l’Avv. Pietro Luccisano, del quale riportiamo l’intervento.

È sempre con enorme piacere che accetto gli inviti del Kiwanis perché so che non si parlerà di banalità, ma sempre di argomenti importanti.

Quello di oggi è l’esemplificazione.

Prima di iniziare a trattare giuridicamente l’argomento, è per me doveroso salutare il Kiwanis in ogni sua composizione e ringraziare tutti i partecipanti che oggi sono venuti per ascoltare e partecipare, tutti insieme, ad un evento che merita tutta l’attenzione che si possa dare.

Un saluto particolare va, infine, a tutti gli Avvocati che sono intervenuti, il Convegno è accreditato nel programma di formazione professionale del 2011 dall’Ordine degli Avvocati di Messina, proprio loro, difensori delle libertà, ritengo che possano svolgere un particolare ruolo nella difesa dei ragazzi Down.

Sarebbe velleitario e dispersivo voler racchiudere in un convengo tutto quanto l’Ordinamento Giuridico Italiano offre per le persone Diversamente Abili in generale e per le persone Down in particolare.

Si capirebbe tutto male e l’idea che oggi ci si potrebbe fare sarebbe quella di un’enorme confusione e proprio per non lasciare questa impressione ho voluto, esplicitamente, restringere l’ambito di trattazione solo a quanto strettamente collegato al tema del Convegno.

È doveroso comunque tracciare un, seppur breve, quadro generale.

Con enorme soddisfazione devo subito dire che gli ultimi undici anni, nazionali europei ed internazionali, sono stati un laborioso divenire legislativo, lungi oggi dall’essere fermo ed anzi in assoluta evoluzione.

Per mantenermi in questo illuminato periodo non posso non elencare tre provvedimenti legislativi fondamentali.

  1. Il 7 Dicembre del 2000 viene approvata la CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA.

In questo trattato si confermano, ancora una volta, i Diritti fondamentali dell’uomo ed a maggior ragione del disabile, disponendo una tutela ancora più specifica e dettagliata della preesistente.

Per noi che abbiamo una Costituzione Italiana fondata sulla uguaglianza dei cittadini (Artt. 2 e 3) recepire la carta dei Diritti è una evoluzione naturale.

  1. 2. Nella evoluzione normativa di questi ultimi undici anni non potevo tralasciare: LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI  DELLE PERSONE CON DISABILITA’ DEL 30 MARZO DEL 2007 RATIFICATA CON LEGGE NAZIONALE DEL 30 MARZO 2009.

Per rendersi conto della enorme valenza di questa Convenzione basta leggere l’Art. 1 assolutamente significativo e dimostrativo dell’impegno Internazionale verso le Persone con Disabilità.

(Leggere art. 1)

  1. Per ultimo, nella evoluzione legislativa, ho voluto lasciare una nostra norma nazionale, a parere mio, assolutamente innovativa, fondamentale e tutelatrice dei diritti dei disabili ed in particolar modo dei soggetti Down.

Mi riferisco ala LEGGE 9 GENNAIO 2004 N. 6 ISTITUTIVA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, LEGGE CHE HA INSERITO NEL NOSTRO CODICE CIVILE QUESTO NUOVO E FONDAMENTALE ISTITUTO.

Ma andiamo con ordine ed entriamo nel fulcro del mio intervento.

  1. 1. Chi è il Down per lo Stato Italiano.
  2. 2. Come è riconosciuto.
  3. 3. Quali tutele e libertà ha.
  4. 4. Cosa si può fare per lui.

1 e 2. Fughiamo subito il campo da preconcetti e condizionamenti che sono duri da combattere e da far scomparire

Il Portatore della sindrome di DOWN, per il mondo del diritto, non è un malato, ma una persona diversamente abile, pertanto non va curata, ma va aiutata, laddove la diversità si frappone al completo e sano fruire dei diritti che l’ordinamento riconosce.

L’essere portatori della sindrome non priva il soggetto della capacità di orientarsi nelle scelte di vita, di emozionarsi, di scegliere per il proprio bene, di capire, di comprendere e, se del caso, emozionarsi o addirittura innamorarsi.

Non esiste un prototipo del portatore della Sindrome di DOWN, caso per caso il ragazzo dovrà essere valutato e applicate, nella sua necessità, le norme di diritto che più lo possono aiutare.

Se dobbiamo generalizzare, possiamo dire che in linea di massima e come base, lo Stato Italiano riconosce alle persone con la Sindrome di DOWN il 75% di inabilità – percentuale minima per godere di una piccola pensione sociale – se vi è associato, anche, un ritardo mentale l’invalidità potrà essere riconosciuta fino al 100% ed ove di diritto, secondo i canoni attuali, potrà essere riconosciuta anche l’indennità per l’accompagnatore.

Ci rendiamo, quindi, conto che di base esiste solo una tutela generica alla invalidità (riconosciuta per il 75%) e poi caso per caso si valuta una percentuale maggiore.

Sul punto debbo dire che lo Stato, nell’ultima finanziaria, sensibilizzato dal COORDOWN (COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON SINDROME DI DOWN), ha eliminato dai correttivi introdotti nella Legge di Manovre Finanziaria il COMMA 1 DELL’ART. 10 CHE PREVEDEVA L’INNALZAMENTO DELLA PENSIONE MINIMA ALLA PERCENTUALE DELLO 85%, NON Più IL 75%.

QUESTO AUMENTO AVREBBE VISTO L’ELIMINAZIONE DELLA PENSIONE PER IL RAGAZZO DOWN SENZA ULTERIORI INVALIDITA’, FORTUNATAMENTE CI SI è RESI CONTO CHE QUESTO INNALZAMENTO AVREBBE DANNEGGIATO I DOWN E GRAZIE, ANCHE, AL COORDOWN TUTTO E’ RIMASTO INVARIATO.

LA PENSIONE, PER CHIUDERE QUESTO ARGOMENTO LA SI OTTIENE CON IL RICONOSCIMENTO EFFETTIVO DELLA SINDROME CON GLI ESAMI DI ROUTINE.

(ESAME DEL CARIOTIPO: L’analisi del cariotipo è una rappresentazione ordinata del corredo cromosomico di un individuo).

3.Il patrimonio delle tutele e libertà del ragazzo Down è vario, come quello di qualunque altro soggetto, se non ha un ritardo mentale tale da dover giustificare interventi legislativi, gode degli stessi Diritti è Doveri di chiunque.

La nostra Costituzione lo garantisce Art. 3, prima di tutto.

Lo ribadisce in maniera Internazionale LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CHE AL SUO ART. 12 (LEGGERE) LO DISCIPLINA SPECIFICATAMENTE.

È un soggetto libero, con i Diritti ed i doveri di tutti.

Mi piace pensare che per il soggetto con Sindrome di Down, più che per altri, sia stato ISTITUITO l’ISTITUTO DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.

Ora è arrivato il momento di parlarne.

In Italia, prima della innovativa legge del 2004 sull’Amministratore di Sostegno, esistevano due altri Istituti L’Inabilitazione e l’interdizione due Istituti fondamentali anche loro, ma forse generici e poco applicabili alla realtà del DOWN.

Solo per conoscenza il Codice Civile dispone che Art. 414 Interdizione, Art. 415 Inabilitazione.

L’Art. 404, invece, statuisce i presupposti per l’applicazione dell’amministratore di sostegno.

Dalla semplice lettura della norma ci si rende conto che ci troviamo ad una fattispecie ben diversa dalle prendenti.

Ma è l’Art. 409 che pone la diversità dagli Istituti precedenti (leggere 409).

L’Amministratore di sostegno può avere poteri di intervento in sostituzione del beneficiario o di intervento in assitenza.

Egli ESERCITA UNA PROTEZIONE MISURATA E COMMISURATA A QUANTO DISPOSTO DAL GIUDICE.

PERCHE’ LA PECULIARITA’ DELL’ISTITUTO STA PROPRIO NEL FATTO CHE IL GIUDICE INDICA I CAMPI LADDOVE L’AMMINISTRATORE COADIUVA IL DOWN.

CAMPI SPECIFICI E DELINEATI.

Proprio in tale ottica si inserisce il tema odierno.

Il Down si può innamorare e soprattutto si può sposare?

Che si possa innamorare è l’evoluzione della vita, tutti nasciamo, cresciamo e ci innamoriamo nella visione globale di un’Universo retto da un Essere Supremo che coordina tutto.

La fase dell’INNAMORAMENTO E’ NATURALE, PER UTTI GLI UOMINI, ANCHE PER I DOWN.

MA SI PUO’ UN DOWN SPOSARE.

Rispondo subito in modo schietto e diretto, come a me piace fare.

SI! IL RAGAZZO O LA RAGAZZA DOWN SI PUO’ SPOSARE.

Qualcuno di voi starà pensando come sia possibile, come faranno, come si gestiranno.

La risposta è semplice, con l’amore – L’AMORE VINCE SU TUTTO E’ LA FORZA ONNIPRESENTE E PIU’ RAPPRESENTATIVA DI DIO.

Ma nulla accade senza difficoltà, come una coppia di novelli sposi ha bisogno di aiuto, a maggior ragione avrà bisogno di aiuto una coppia di DOWN, ma l’aiuto della famiglia renderà tutto più facile.

Ma se il matrimonio è moralmente possibile, lo è anche giuridicamente.

ASSOLUTAMENTE SI.

Inizio con il dire che i pregiudizi sono ancora tanti, pensate che in Europa si ha conoscenza, solo, di un matrimonio Down in Austria celebrato il 19 Ottobre del 2007 (Leggere Articolo).

Ma in Italia capitasse l’occasione si potrebbe fare ugualmente.

UN SOLCO FONDAMENTALE è STATO TRACCIATO DA UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VARESE – PER MEGLIO DIRE UN DECRETO DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.

UNA MAMMA SI RIVOLGE AL GIUDICE TUTELARE PER AVERE UN AIUTO NELLA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO INDICANDO QUALI ERANO LE LACUNE DELLA FIGLIA – TIPO L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA -.

Il giudice nominando l’Amministratore si è pronunciato, anche, sulla possibilità di poter contrarre matrimonio dopo aver sentito, sul punto, la ragazza Down ed ha concluso che S. (nome puntato della ragazza) si può sposare nonostante la Psicopedagogista intervenuta avesse dato un parere contrario, non motivandolo e soprattutto nulla vietando in tal senso le norme di diritto che ESCLUDONO IL MATRIMONIO SOLO PER GLI INTREDETTI (c.c. Art. 85) E NEGLI ALTRI CASI DI LEGGE (Art. 86 e 87).

Nulla vietando la legge, LA RISPOSTA DEFINITIVA E’ CHE IL SOGGETTO CON SINDROME DI DOWN SI PUO’ SPOSARE.

Sul punto mi piace, anche, riportare che l’unico caso di matrimonio Austriaco è stato celebrato in Chiesa, nulla opponendo sul punto il Vaticano.

Arriviamo alla conclusione, IN CONCRETO COSA SI PUO’ FARE PER IL RAGAZZO\A DOWN.

4.Ritengo che ciò che si possa in concreto fare sia tanto, molto.

Andiamo per gradi.

Il primo passo da percorrere è comprendere il bisogno di autonomia del ragazzo Down, incentivare la propensione naturale ad avere esperienze di vita.

Come.

Ad esempio facendogli fare delle vacanze da solo in strutture predisposte, con persone che li seguano e volontari che li aiutano.

L’esperienza migliore è all’interno di case, dove i ragazzi possono fare tutto, dal cucinare al fare la spesa, cose che possono sembrare di scarsa utilità ma che invece sono fondamentali e soprattutto predispongono il ragazzo all’autonomia.

IL GIOVANE CONOSCE BENE LA SUA CONDIZIONE ESSERE DA SOLO LO AIUTA.

L’ESPERIENZA PUO’ ESSERE PROPOSTA ANCHE PER I SOLI FINE SETTIMANA.

UN FINE SETTIMANA DI AUTONOMIA.

TANTI CENTRI IN ITALIA LO FANNO.

Questo per rimanere in campo nazionale, ma l’aiuto il vero aiuto deve essere cittadino e questo può essere fatto solo con l’aiuto delle Istituzioni locali ed io a loro mi rivolgo.

Il mio sogno sarebbe un centro giornaliero di svago.

Un vecchio oratorio, un luogo dove il ragazzo può socializzare, non solo con ragazzi Down, dove esprimere degli interessi dove trovare nuove amicizie, dove imparare ad affrontare la vita con l’ausilio di personale qualificato e di volontari, unitamente a pari età non diversamente abili.

Un centro del genere sarebbe il primo passo, LOCALE E POSSIBILE, PER DARE UNA MANO CONCRETA AI RAGAZZI DOWN E NON SOLO CHE HANNO BISOGNO SOLO DI ESSERE AIUTATI ED IN CAMBIO RENDONO UN BAGAGLIO DI UMANITA’ UNICO.

AL CENTRO PER I RAGAZZI, POTREBBE ESSERE ASSOCIATO UN SPORTELLO INFORMATIVO PER I FAMILIARI.

LO SPORTELLO COMPOSTO A TURNO DA UN OPERATORE DEL CENTRO CHE INFORMA SULLE INIZIATIVE DEL CENTRO STESSO, DA UN MEDICO CHE AIUTA NEL SUO CAMPO DI COMPETENZA E DA UN AVVOCATO PER UN AIUTO LEGALE.

IO SONO UN SOGNATORE E IMMAGINO CHE TUTTO POSSA ESSERE FATTO SE SI VUOLE FARLO.

ED IO PER PRIMO DO LA MIA DISPONIBILITA’.

ORGANIZZIAMO UN CENTRO OPERATIVO ED IO METTO A DISPOSZIONE DELL’UTENZA LE MIE CONOSCENZE PER AIUTARE A FAR VIVERE MEGLIO RAGAZZI CHE HANNO SOLO BISOGNO DI AIUTO.

LA MIA PROPOSTA E’ STATA FATTA LA GIRO AL KIWANIS.

INSIEME SI PUO’ FARE.

 

Avv. Pietro Luccisano

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2 Commenti

  1. Ciao Pietro,
    E’ un piacere apprezzarti in un argomento così delicato.
    Come sempre la tua competenza unità alla tua umanità ha prodotto un felice risultato.
    Con stimato affetto
    Pietro Giunta

  2. Ciao Pietro,
    E’ un piacere apprezzarti in un argomento così delicato.
    Come sempre la tua competenza unità alla tua umanità ha prodotto un felice risultato.
    Con stimato affetto
    Pietro Giunta

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